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Diritti e Tutele contro le Discriminazioni

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DDL ZAN - CAMBIAMENTO

DDL ZAN

L’Italia, in quanto Stato di diritto, dovrebbe assicurare la salvaguardia dei diritti e delle tutele contro le Discriminazioni, per garantire la libertà dell’individuo.

Ormai è risaputo (e culturalmente accettato) che se qualcuno aggredisce o discrimina un altro/a per ragioni di razza, etnia e religione può essere punito con un’aggravante, grazie alla legge Mancino del 1993[1].

Sul piano giuridico infatti si pone in rilievo l’aspetto discriminatorio del gesto violento, considerandolo crimine d’odio e prevedendo un aggravio di pena.

Se però, nel nostro Paese, aggredisci o discrimini una persona per il suo orientamento sessuale o la sua disabilità questo non accade.

Il DDL ZAN nasce quindi con l’intento di promuovere

misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza,

aggiungendo i motivi

fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.

In uno Stato di diritto, nel 2021, ci aspetteremmo una legittimazione istituzionale unanime per questa proposta. Eppure non è così.

Presentato in Parlamento a maggio 2018, il DDL ZAN attende ancora la sua approvazione.

Il testo è consultabile da chiunque ed è presente sul sito senato.it.[2]

L’ultimo aggiornamento è che mercoledì 7 aprile 2021 ne è stata impedita la calendarizzazione.

Come cittadini/e vogliamo credere che la reticenza alla sua approvazione si fondi su fraintendimenti dovuti alla mancanza di politiche culturali volte all’informazione e alla prevenzione (e non su un tentativo politico di legittimare alcune forme di discriminazione).

Ciò rimarcherebbe ulteriormente l’urgenza della sua approvazione: il DDL ZAN potrebbe farsi promotore di tali politiche, garantendo diritti e tutele contro le discriminazioni, attraverso un finanziamento di 4 milioni per il Fondo Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.

Date queste premesse, noi di Arca riteniamo importante fare chiarezza sostenendo uno degli intenti della legge: informare.

A seguire riportiamo la definizione delle specificità individuali per cui nessun cittadino/a in Italia, se venisse approvata la Legge Zan, potrebbe più essere discriminato:

a) per sesso si intende il sesso biolo­gico o anagrafico;

b) per genere si intende qualunque ma­nifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;

c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;*

d) per identità di genere si intende l’i­dentificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corri­spondente al sesso, indipendentemente dal­l’aver concluso un percorso di transizione;

e) per disabilità [3] si intende la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale, rispetto a ciò che è considerata la norma; pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.

*ATTENZIONE: secondo questa prospettiva, anche l’eterosessualità è un orientamento sessuale e, come tale, viene protetta da tali norme.

La legge Zan dunque, in aggiunta alla legge Mancino, proteggerebbe tutti/e i cittadini:

garantendo il diritto ad autoaffermarsi nelle proprie specificità,

in piena libertà e senza per questo correre il rischio di venire discriminati o aggrediti.


[1] http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf (Legge Mancino del 1993)

[2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf (Legge ZAN)

[3] https://www.istat.it/it/files//2019/12/Disabilit%C3%A0-1.pdf (ISTAT-Disabilità)

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