DDL ZAN
L’Italia, in quanto Stato di diritto, dovrebbe assicurare la salvaguardia dei diritti e delle tutele contro le Discriminazioni, per garantire la libertà dell’individuo.
Ormai è risaputo (e culturalmente accettato) che se qualcuno aggredisce o discrimina un altro/a per ragioni di razza, etnia e religione può essere punito con un’aggravante, grazie alla legge Mancino del 1993[1].
Sul piano giuridico infatti si pone in rilievo l’aspetto discriminatorio del gesto violento, considerandolo crimine d’odio e prevedendo un aggravio di pena.
Se però, nel nostro Paese, aggredisci o discrimini una persona per il suo orientamento sessuale o la sua disabilità questo non accade.
Il DDL ZAN nasce quindi con l’intento di promuovere
misure di prevenzione e contrasto della discriminazione e della violenza,
aggiungendo i motivi
fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità.
In uno Stato di diritto, nel 2021, ci aspetteremmo una legittimazione istituzionale unanime per questa proposta. Eppure non è così.
Presentato in Parlamento a maggio 2018, il DDL ZAN attende ancora la sua approvazione.
Il testo è consultabile da chiunque ed è presente sul sito senato.it.[2]
L’ultimo aggiornamento è che mercoledì 7 aprile 2021 ne è stata impedita la calendarizzazione.
Come cittadini/e vogliamo credere che la reticenza alla sua approvazione si fondi su fraintendimenti dovuti alla mancanza di politiche culturali volte all’informazione e alla prevenzione (e non su un tentativo politico di legittimare alcune forme di discriminazione).
Ciò rimarcherebbe ulteriormente l’urgenza della sua approvazione: il DDL ZAN potrebbe farsi promotore di tali politiche, garantendo diritti e tutele contro le discriminazioni, attraverso un finanziamento di 4 milioni per il Fondo Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio.
Date queste premesse, noi di Arca riteniamo importante fare chiarezza sostenendo uno degli intenti della legge: informare.
A seguire riportiamo la definizione delle specificità individuali per cui nessun cittadino/a in Italia, se venisse approvata la Legge Zan, potrebbe più essere discriminato:
a) per sesso si intende il sesso biologico o anagrafico;
b) per genere si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona, che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso;
c) per orientamento sessuale si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi;*
d) per identità di genere si intende l’identificazione percepita e manifestata di sé in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione;
e) per disabilità [3] si intende la condizione di chi, in seguito a una o più menomazioni, ha una ridotta capacità d’interazione con l’ambiente sociale, rispetto a ciò che è considerata la norma; pertanto è meno autonomo nello svolgere le attività quotidiane e spesso in condizioni di svantaggio nel partecipare alla vita sociale.
*ATTENZIONE: secondo questa prospettiva, anche l’eterosessualità è un orientamento sessuale e, come tale, viene protetta da tali norme.
La legge Zan dunque, in aggiunta alla legge Mancino, proteggerebbe tutti/e i cittadini:
garantendo il diritto ad autoaffermarsi nelle proprie specificità,
in piena libertà e senza per questo correre il rischio di venire discriminati o aggrediti.
[1] http://presidenza.governo.it/USRI/confessioni/norme/dl_122_1993.pdf (Legge Mancino del 1993)
[2] https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/DF/356433.pdf (Legge ZAN)
[3] https://www.istat.it/it/files//2019/12/Disabilit%C3%A0-1.pdf (ISTAT-Disabilità)